10 fetto della pubblicità accordata all’ Ipoteca, e perciò proposto avevano un articolo, il quale, riproducendo le disposizioni dell’articolo 26 della legge 11. Brumale, anno 7. statuiva, non potersi opporre ai terzi atti traslativi di proprietà se non fossero stati iscritti. Invano si procurò di dimostrare che tra il mutuante, il quale nella invincibile ignoranza di una vendita anteriore fatta dal mutuatario, affidava a quest’ ultimo i suoi capitali, e 1’ acquirente, cui riusciva ben facile di far conoscere colla trascrizione il suo diritto, e non voleva prestar-visi, non doveasi dubitar nella scelta, e ch’era di piena giustizia colpire colui, il quale per una riprovevole negligenza tratto a-veva in errore il mutuante, cui la legge, per conoscere il vero stato della cosa, rimetteva ai libri ipotecarii. Il proposto Articolo non fece parte del Codice, e quantunque l’Art. 1583 colla sua disposizione che la vendita era tra le Parti perfetta, e la proprietà ottenuta di diritto dall’ acquirente rispetto al venditore, dal momento in cui erasi convenuto sulla cosa e sul prezzò inducesse taluno a credere che la pubblicità della vendita, e la conseguente necessità della trascrizione non fossero state tolte col nuovo Codice, ciò non pertanto la pratica giurisprudenza fu sempre avversa ad una tale dottrina, la compravendita si ritenne mai sempre perfezionata col solo consenso, e quindi acquistata la proprietà dell’ immobile senza bisogno della relativa tradizione ; insomma lo stato della proprietà e degli altri diritti reali fu ridotto anche in Dalmazia ad una condizione peggiore di quella, in cui trova vasi sotto le leggi Tenete e Statutarie, quando il registro delle Notifiche preveniva almeno la bina vendita, e le antidate dei Contratti, e metteva in una qualche evidenza il credito fondiario de’ Contraenti. Colle leggi francesi al diligente compratore non basta 1’ esame il più intelligente e penoso dei titoli del venditore, che dopo acquistato il fondo, e pagatone il prezzo, un’ acquirente anteriore, ad esso lui sconosciuto, ne lo può spodestare, e così del pari un’ usufrutto, un diritto d’ uso o d’ abitazione, un’ altra servitù, un’ af-