76 fìcacemenle anche nel giorno di lavoro immediatamente successivo o più tardi, al quale uopo sarà sufficiente che la nota, l’istanza, o la petizione che la riguardano siano state nel suddetto giorno di lavoro immediatamente successivo, o prima, presentate al protocollo degli esibiti del competente giudizio. Questo §. è una conseguenza delle leggi generali di procedura vigenti nell’argomento, e l’ultima parte del medesimo tende a prevenire le questioni che facilmente potrebbero insorgere qualora negli ultimi giorni dei tre anni contemplati dal §.11 taluno avesse bensì presentata la sua domanda per un’ iscrizione, ma questa all’ espiro del terzo anno non fosse per anco stata eseguita nei libri fondiarii. §• 34. Anche i vincoli fedecommissarii, feudali, e di qualsiasi altra natura non potranno essere opposti ai terzi se nel termine e nei modi contemplati dalla presente legge non saranno stati iscritti, essendo obbligati di provvedervi i rispettivi curatori sotto la sorveglianza e risponsabilità dell’ Autorità fedecommissaria, il fisco, e gii altri rispettivamente interessati. §. 35. Le conseguenze della trascurata iscrizione sono operative anche per le fondazioni o corpo-razioni di qualunque natura esse sieno, obbligati come sono a provvedere ai loro interessi i rispettivi rappresentanti, nonché pei minori, pegli interdetti, e per gli assenti, essendo tenuti di provvedere per i primi e per i secondi i legali loro rappresentanti sotto la sorveglianza dell’Autorità tutoria o curatoria ad essi istituita, e che dovrà disporre per la nomina dei relativi tutori o cu-