94 sarà arrivata al protocollo del suddetto foro la requisitoria dell’ Autorità che accordato avesse 1’ i-scrizione. La Sovrana risoluzione 23 Aprile 1839 contiene pressoché letteralmente la disposizione di questo §. Fu promossa dalle questioni cui dava luogo l’interpretazione del §.83 Giudiziario Regolamento. Questo non consentiva dopo aperto il concorso nessun’ipoteca, nè altro qualsiasi mezzo di assicurazione, e siccome la data dell’ ipoteca, e la conseguente priorità era regolata dal momento in cui la domanda d’iscrizione era stata presentata o fatta pervenire al Giudice reale, così era naturale che dall’ apparente contraddizione di tali disposizioni dovessero sorgere e interpretazioni, e decisioni fra loro contrarie. Oggidì si andrebbe incontro agli stessi dubbii ed alle stesse incertezze stante la norma del §. 55, ed era quindi necessario di accogliere il dettato dell’ indicata Sovrana risoluzione. Siccome poi per l’altra Sovrana risoluzione 9 maggio 184G gli effetti dell’ aprimento del concorso cominciano fino dal principio del giorno in cui è seguita la pubblicazione dell’ editto, cosi anche in questo senso fu concepito il testo del presente §. §. 59. L’ iscrizione relativa agli interessi d’un credito capitale, senza una più precisa determinazione, è operativa per quegli interessi soltanto che decorrono dal giorno dell'intimazione della petizione, e che fino a quel giorno erano arretrati per tre anni solamente. Se la prosecuzione della relativa causa venisse interrotta, o se si trascurasse di chiedere o di continuare l’esecuzione per più di tre mesi, in tal caso l’importo degli interessi si calcola come se la petizione fosse stata intimata all’ epoca in cui fu intimata l’istanza per prosecuzione della relativa procedura o di cognizione, o di esecuzione. Che se la petizione venisse presentata prima della relativa i-scrizione il diritto di pegno non si estende mai oltre