82 che saranno i tre anni dall’attivazione della legge, e lo dovrà essere completamente nello spazio di un’ altro anno, restando affidato alla cura e ri-sponsabilità dei capi dei Giudizii e di quelli preposti ai libri del censo la efficace ed opportuna ripartizione tanto di questo, quanto del lavoro ordinato dal precedente, e dal §. 186, e la scrupolosa loro esattezza. Spirati i tre anni accordati alle parti per conseguire le necessarie intestazioni nei libri del censo era necessario di stabilire un termine entro al quale le intestazioni di proprietà dai libri del censo venissero riportate nel repertorio, onde poter offrire al pubblico coi nuovi pubblici libri, e indipendentemente da quelli del censo, l’intiera condizione giuridica dei nostri immobili. A tale uopo un’ anno si trovò sufficiente, e se per avventura, locchè non si crede, noi fosse, sarà facile con una nuova legge di prorogare il termine relativo. §• 41. Sono escluse dalla disposizione del precedente §. quelle iscrizioni che sia nei primi tre, sia nel-1’ anno ulteriore venissero ad essere eseguite d’ordine del rispettivo Giudizio nel giornale, e che si riferissero ad un mutamento del proprietario sia pieno, o meno pieno, od altrimenti limitato, e sulla base delle quali dovrà tosto essere riempiuta la rubrica seconda del relativo repertorio, per gli effetti del §.11 combinato col §. 32. Questa disposizione è una conseguenza immediata di quanto fu disposto al §. 19 e successivi. §. 42. Durante il corso dell’ anno accordato dal § 40 a riempire la seconda rubrica del repertorio, per il modo d’acquisto contemplato dal §. 432 del Codice civile vigente basterà anche l’iscrizione esistente nei libri del censo, e quindi le parti per