32 sterebbe di segnare di fronte ad ogni particella il numero cronologico del Giornale sotto al quale avvenisse un’iscrizione per titolo sia di mutamento di proprietà, sia d’ipoteca o d’ altro genere. Il Repertorio, conformato sulla base dei libri del censo, ad oggetto anche di una più facile manipolazione, e di migliore evidenza, basterebbe che all’ attivazione della legge relativa contenesse la sola indicazione del numero topografico delle particelle, della loro estensione, e della rendita, mentre quella egualmente necessaria del proprietario relativo uon dovrebbe esservi riportata che dopo spirato il termine accordato alle Parti per riparare agli eventuali errori dell’ intestazioni censuarie. In tal modo d’una qualunque realità o particella topografica si volesse conoscere la condizione giuridica, non farebbe d’uopo che d’aprire il Repertorio del Comune censuario relativo, e questo nei primi anni col sussidio dei libri del Censo, e successivamente da se solo nelle varie rubriche messe di seguito a quella del N. topografico della realità, manifesterebbe e il proprietario, e l’estensione, e l’ubicazione, e la rendita della medesima, e quindi que’ numeri del Giornale sotto ai quali fosse avvenuto un qualunque mutamento relativamente alla stessa, od imposto un peso qualsiasi, per cui non occorrerebbe altro che di esaminare sotto gli accennati Numeri cronologici le iscrizioni del Giornale per conoscerne appieno ogni successiva vicenda. Nè a chi volesse farne l’acquisto, nè a chi intendesse di concedere un mutuo colla sua garanzia, potrebbe occorrere di più. Sotto forma diversa adunque, e colla assai tenue perdita di tempo che sarebbe necessario per trovare nel Giornale le iscrizioni successive, gli indicati due Registri offrirebbero la miglior evidenza possibile, per niente inferiore a quella che si ottiene a mezzo del Libro Maestro tavolare. Ove poi la legge ingiungesse che le nuove iscrizioni non potessero aver luogo se non in seguito a un Decreto del Giù-