1-53 garantire, e che in conseguenza il credito del debitore resta esso pure assicurato. La corrispondenza tra una ipoteca e l’altra, quando queste servono ad assicurare lo stesso debito, giova del pari ai terzi, dappoiché anche a questi può benissimo interessare la conoscenza del vero attivo e passivo, i-scritto nei libri pubblici, della persona con cui stanno per imprendere un qualche affare, nè tale conoscenza potrebbe essere meglio facilitata che appunto col richiamo d’ un’ iscrizione all’ altra che vi è simultanea. Le varie disposizioni di questi §§. tendono pertanto a regolare 1’ avvertita corrispondenza, e il modo onde deve seguire la relativa annotazione, e siccome così ne guadagna tanto la buona fede dei terzi come il credito fondiario, così le medesime non hanno d’ uopo d’ ulteriore giustificazione. Alquanto diverse, a causa della diversa forma dei libri tavolari, ma eguali nello scopo sono le disposizioni che in tale riguardo s’incontrano anche nel progetto di legge pel Consiglio rinforzato dell’ impero; intorno a che giova appunto avvertire, che niuna prescrizione apposita nel presente Progetto fu emessa relativamente alle ipoteche simultanee, che vengono iscritte nei libri fondiarii dello stesso Giudizio; dappoiché la forma di questi ultimi è tale, che chi trova a carico d’ un ente immobiliare l’iscrizione d’un’ ipoteca nel relativo repertorio, obbligato com’ è ad ispezionare il tenore dell’ iscrizione al relativo numero del giornale, in questa rinviene registrati tutti gli altri immobili colpiti dalla stessa ipoteca. < XIV. Del ricorso. §. 156. Contro i decreti del giudice di prima istanza, concernenti le iscrizioni nei libri fondiarii, ha luogo il ricorso al tribunale di appello, e contro quelli del tribunale di appello, che riformano od annullano i decreti di prima istanza, alla suprema corte di giustizia. Nei ricorsi non è lecito di emendare errori incorsi nelle istanze primitive, nè di allegare nuovi