tuti, sul Codice-Napoleone, che quindi ci resse, e sulla vigente legislazione dell’ Austria. Legislazione Veneta e Statutaria. Venezia, già desta quand’ altri dormiva, fin dall’ anno ,1288, onde guarentire dagli effetti de’ Contratti occulti, a-veva introdotto 1’ ufficio delle Notificazioni, dove venivano i-scritti e i Contratti, e i testamenti, e le azioni di credito con ipoteca col limitato effetto per altro, come rilevasi dalle Terminazioni Proweditoriali 8 gennaio 1713, e 10 settembre 1784, che l’atto notificato avea prelazione, ossia preferenza, in confronto di qualunque altro non notificato, benché anteriore di tempo, o notificato più tardi. Coll’iscrizione adunque al suddetto ufficio, ossia colla notifica, non si acquistava il diritto reale, il quale esisteva indipendentemente dalla medesima, per cui chi p. e. aveva acquistato un’ immobile, poteva benissimo sulla base del solo titolo anteriore, e senza notifica, rivendicarlo da qualunque detentore, che non avesse però notificato il suo acquisto ; e la notifica era invece necessaria, quando si avesse voluto contendere quel-l’immobile a chi fosse bensì stato munito d’ un valido titolo anteriore, ma non lo avesse pur anco notificato. Il sistema Veneto adunque fin da tempi remoti deponeva bensì nel suo Ufficio delle Notificazioni il germe delle iscrizioni de’ diritti reali ne’ pubblici libri, ma subito che e quello di proprietà e quello d’ ipoteca, ed ogni altro diritto potevano sussistere anche senza notifica, e che questo era un semplice atto di cautela, onde non perdere la preferenza al confronto di altri contraenti, anche posteriori, ma che usato avessero la diligenza di notificare il loro titolo, lo scopo così necessario della pubblicità non veniva ad essere che assai imperfettamente raggiunto, e quindi alla sicurezza degli acquirenti e de’ sovventori non erasi certo provveduto quanto basta, e ciò tanto meno in quanto' che circa 1’ essenziale elemento della specia-