66 §• 20. La relativa istanza sarà tosto esaudita, se prodotta d’accordo colla parte già intestata nei libri del censo, o con quella che in derivazione alla medesima fosse già stata iscritta ne’ nuovi libri fondiarii. Nel primo caso dovrà essere unito all’ istanza un’ estratto autentico che comprovi la indicata intestazione. §• 21. Non potendosi produrre la suddetta istanza d’accordo coll’ altra parte, si dovrà in confronto della medesima domandare allo stesso giudizio reale la relativa iscrizione nei nuovi libri fondiarii con una formale petizione, munita, oltre che del-1’ estratto richiesto a seconda del caso dal §. precedente, di tutti que’ documenti di cui si potesse far uso, e sulla quale sarà proceduto a norma delle leggi vigenti. §. 22. Le sopraindicate istanze e petizioni potranno esser fatte tanto verbalmente quanto per iscritto, e le prime solamente, se scritte, dovranno contenere la cerziorazione delle firme o dei segni di croce delle parti, giusta le prescrizioni del §.81. Ammesso una volta che le intestazioni nei libri del censo formar doveano la base de’ nuovi libri fondiarii, e constando d’altronde che esservene potevano di non conformi al vero, ragion voleva che si oiferisse un mezzo alle parti le quali, sebbene proprietarie di qualche immobile, non si trovavano col loro titolo intestate nei libri del censo, onde premunirsi dalle conseguenze portate dalla comminatoria del § 11. Conveniva dunque si autorizzassero a farsi iscrivere pria della scadenza dei tre anni dall’ attivazione della legge nei nuovi libri fondiarii, e che si disponesse, come fu fatto al §. 32, che questa esser dovesse prevalente all’ iscrizione