05 alterato il valore il’ un’ immobile. Questa massima che impose la necessità d’iscrivere le ipoteche tacite, e di trasformare in ispeciali le generali, questa stessa dovea consigliar l’iscrizione d’ ogni altro diritto e di qualsivoglia peso o vincolo, nonché la stessa comminatoria come nei casi precedenti. §. 18. Per altro anche dopo la scadenza degl’ indicati tre anni, e fino a che il relativo diritto non sia a termini di legge estinto, si potranno validamente eseguire le iscrizioni, rinnovazioni, e trasformazioni accennate dai §§. 14, 15, 16, 17, ma le medesime non saranno riguardate che come una prima iscrizione semplicemente. Onde limitare il meno che sia possibile i diritti dell<; parti, e dall’ altro lato onde non mettere in dubbio per veruna guisa la fede dovuta ai pubblici libri, si accordò che le iscrizioni fin’ ora accennate possano aver luogo anche dopo i tre anni dalla legge concessi, dando una maggior latitudine all’ esercizio dei relativi diritti, ma non si consentì poi che le iscrizioni potessero avere un’ efficacia retroattiva, donde ne sarebbe venuto un’ indebito pregiudizio a que’ tali che sulla fede dei pubblici libri acquistati avessero un qualche diritto relativamente ai beni colpiti dalla nuova iscrizione. Procedura con cui devono esercitarsi i diritti derivanti dalle suddette norme fondamentali. §■ 19- Chi non si trovasse iscritto nei libri del censo, e intendesse ciò non ostante di conseguire gli effetti contemplati dal §.11, dovrà, prima della decorrenza dei tre anni dallo stesso §. stabiliti, domandare al relativo giudizio reale d’essere iscritto nei nuovi libri fondiarii come proprietario, o con titolo anche meno pieno, od altrimenti limitato.