60 Censo con tìtolo dì proprietà anche meno piena, od altrimenti limitata, saranno da ritenersi in confronto ai terzi come proprietariì dell'immobile relativo, o come aventi quel diritto di proprietà meno piena, od altrimenti limitata accennato nella relativa intestazione, salva la disposizione contenuta nel successivo §. 32. §• 12. Ciò non impedisce che, prima del passaggio dell’ immobile nei terzi, chi credesse di avere un prevalente diritto di proprietà, sia piena, sia meno piena, od altrimenti limitata al confronto dell’ intestato nei libri del Censo, possa farlo nella via ordinaria valere anche spirati i tre anni, mentre dopo il passaggio dell’immobile nei terzi non gli resterebbe che l’esercizio dell’ eventuale suo diritto d’indennizzazione. Onde introdurre i pubblici libri era indispensabile di avere un punto di partenza, e siccome questo lo si trovò nei libri del Censo in vista delle garanzie che i medesimi offrivano intorno alla certezza del fondo, e della proprietà del medesimo, così per dare una base tranquillante alle i-scrizioni nei nuovi libri si è dovuto accordare un termine affinchè quelle esistenti nei libri del Censo, e che vi doveano essere riportate, se per avventura lontane dal vero, venir potessero rettificate. Trattavasi di stabilire una troppo importante presunzione di legge per non concedere alle parti tutto il tempo che all’ uopo potesse essere loro necessario ; ma ciò fatto non si esitò di dichiararli in confronto ai terzi decaduti dal-1’ eventuale loro diritto qualora non si fossero procurate le necessarie intestazioni, dappoiché la loro negligenza non doveva essere di ostacolo all’attuazione di una delle più grandi e delle più importanti riforme. Onde offrire ai medesimi la maggior garanzia possibile si riservò loro anche dopo i tre anni 1’ esercizio d’ogni eventuale diritto, ma lo si limitò e