80 e delle Notifìclie di Cattavo, Castelnuovo, e Bu-dua, gli atti e registri ai medesimi attinenti passeranno tosto in custodia presso i due rispettivi Tribunali, e le tre Preture, e vi saranno conservati gelosamente per gli effetti opportuni. Colla cessazione dei vecchi Uffizii delle Conservazioni delle ipoteche e delle Notifiche viene a mancare la cura e la sorveglianza relativamente ad una sterminata quantità di registri e documenti che da loro erano gelosamente conservati e custoditi. Siccome questi atti sono della più alta importanza, e possono quindi anche per l’avvenire tornare indispensabili, così quanto era necessario di provvedere in massima alla loro custodia e conservazione, altrettanto era conveniente ed opportuno di determinarle in modo che agli Uf-fizii giudiziarii, già incaricati della tenuta dei libri fondiarii a Zara, Ragusa, Cattare, Castelnuovo, e Budua, venisse affidata anche la cura e la custodia dei documenti e registri esistenti nei rispettivi Uffizii delle Conservazioni delle ipoteche e delle Notifiche che andranno, dopo i tre anni dal-1’ attivazione della presente legge, a cessare. §. 39. Nei repertorii contemplati dal §. 3 dovranno, per il giorno in cui sarà attivata la presente legge, essere già riportati dai libri del censo i numeri delle rispettive particelle topografiche, vi dovrà cioè essere completamente riempiuta la rubrica prima; con ciò che, dopo riportativi tutti i numeri topografici dei terreni, seguano i numeri topografici, e, dove esistono, anche i numeri civici degli edificii, e che, dove fosse avvenuta una divisione, l’immobile vi sia riportato nei già seguiti frazionamenti ; p. e. anzi che la particella 44, le particelle 44-a, 44-b. — Per 1’ epoca stessa vi dovranno essere riportate anche le nozioni essenziali dell’ immobile, vi dovrà cioè essere completamente riempiuta la rubrica terza.