95 agli interessi che decorrono dal giorno della presentazione dell' istanza d’iscrizione, ed a quelli ch’erano in quel giorno arretrati per tre anni. Tutto ciò non toglie che possano essere consentite,e quindi nei modi regolari eseguite iscrizioni d’interessi per un numero d’ anni anche maggiore, purché determinato. La presente disposizione vale anche in riguardo ad ogni altra rendita annuale, o periodica prestazione iscritta nel pubblico libro. Era necessario di stabilire una regola pei casi frequenti in cui si convengono gl’ interessi, e si stipula il patto anche della loro iscrizione, senza determinarne la durata. Questa regola non potea trovare un migliore criterio di quello su cui si basa la legge della prescrizione. Ma non dovendosi d’altronde precludere l’adito alle parti di garantire espressamente gl’ interessi loro dovuti anche per un numero d’anni più lungo era d’uopo 1’ accennare a questo loro diritto. Una consimile disposizione trovasi al capo X della legge ipotecaria toscana 2 maggio 1836, e la sua applicazione anche a casi analoghi non può essere messa in dubbio. §. 60. Coll’ iscrizione del diritto d’ipoteca, o d’altro peso sopra un’ immobile s’acquista anche il diritto d’ipoteca per le spese giudiziali incontrate per sostenerlo, e debitamente aggiudicate, ma non mai per un importo superiore a quello che deve essere precisato per l’iscrizione. Era troppo giusto che alla parte venisse assicurato il rimborso anche di quanto fosse costretta di spendere per conseguire 1’ esecuzione dell’ obbligo corrispondente al diritto assicurato. Questo riflesso consigliò una disposizione che trova luogo nello stesso capo X della sopraindicata legge ipotecaria toscana, e che al confronto di quest’ultima lui il vantaggio di subordinare il diritto d’ipoteca all’ obbligo di determinare 1’ importo delle spese cui tendesi di assicurare, il che naturalmente può essere fatto in via approssimativa,