114 Anche questa disposizione è conforme alle regole del codice civile, e se ne fece una menzione particolare, onde taluno non venisse tratto in errore da quanto dispone la governativa notificazione per le proviucie venete 28 Aprile 1824. Egli è vero che tale notificazione non fu pubblicata in Dalmazia, ma essa vi è troppo conosciuta, e la pratica in qualche caso si permise anche di applicarla. Il principio, che nessun diritto possa essere iscritto fuori della via contenziosa senza 1’ assenso della parte che viene colpita dalla iscrizione, coll’ applicazione della governativa notificazione 1824, sarebbe eminentemente violato; nè dicasi che quella legge provvede agl’interessi periclitanti dei terzi, perchè si hanno in proposito le relative disposizioni del giudiziario regolamento , che paiono sufficienti. — Anche il regolamento per 1’ Ungheria accolse espressamente una disposizione consimile ; e quanto all’ inopportunità ed alla poca giustizia della citata notificazione del 1824 non si può a meno di avvertire, eh’ essa toglie l’eguaglianza tra i contraenti e la buona fede delle convenzioni, assicura un premio al diffidente preteso creditore cui riesce di giungere più presto all’ Ufficio ipotecario, gli accorda una prelazione, che impedisce o rende incerta la posteriore ipoteca, avendo il prenotante un minor interesse ad ultimare la successiva causa di giustificazione, e favorisce poi la collusione fra l’ormai oberato proprietario ed un terzo, dando loro nella facile prenotazione il mezzo di prevenire e frustrare le ipoteche e le esecuzioni dei legittimi creditori chirografarii ; che se il creditore (§. 449 cod. civ.) munito di un documento pien provante il suo credito non può ottenere una garanzia reale senza un’apposito titolo, che gliela accordi, sarebbe un controsenso, che potesse ottenerla in via di prenotazione chi non detiene un eguale documento di credito ; e che finalmente la suddetta notificazione oltre che col §. 449 cod. civ. è in perfetta contraddizione anche colla Sovrana risoluzione 29 Decembre 1838 emessa come declaratoria del §. 386 giud. reg., coll’altra del 6 Marzo 1848 sulla vigente procedura sommaria, e con quella del 21 Maggio 1855 sui crediti dipendenti da atti notarili, le quali tutte concedono una garanzia al creditore munito di documento pien provante, appena dopo