63 figura un numero assai grande, die sebbene non cancellate sono per il fatto estinte, donde ne viene che e l’ispezione di que’ libri, e la spedizione dei relativi estratti riesce difficile e pericolosa, come si ebbe già ad osservare nelle ragioni colle quali in massima s’ appoggiava il presente progetto di legge ; quest’ inconveniente pertanto, non potendosi supporre che si vorranno iscrivere ne’ nuovi libri le ipoteche già estinte, se queste non verrebbero ad acquistare alcuna nuova efficacia, andrà intieramente a cessare coll’ordinata riti-novazione. A tale uopo s’ accordarono alle Parti tre anni di tempo, sembrando questo più che sufficiente alla relativa e-secuzione ; e siccome 1’ ordine emesso sarebbe potuto riuscire inutile senza corrispondente sanzione, così la comminata perenzione dell’ ipoteca rispetto ai terzi fu una misura suggerita dal bisogno di rendere quanto prima completo ed attivato in ogni suo punto il nuovo sistema di libri fondiarii. Alla rinnovazione non si accordò altra efficacia legale, che quella per avventura avuta dalla prima iscrizione, onde non alterare i diritti e le obbligazioni già sussistenti, e si limitò in fine la comminatoria della perenzione a favore dei terzi soltanto, perchè sono questi che particolarmente vogliono essere garantiti dai pubblici libri, e perchè fra le Parti il rispettivo rapporto giuridico non consente alcuna restrizione, che non sia assolutamente necessaria. §. 15. Qualunque ipoteca tacita legale tuttora sussistente, la quale entro i suddetti tre anni non si troverà regolarmente iscritta nel Giornale, si dovrà ritenere rispetto ai terzi perenta, ferma l’eccezione quanto al diritto d’esigere l’imposta già indicata al §. 10. §• 16. Così del pari non avranno alcuna efficacia rispetto ai terzi quelle ipoteche generali, iscritte nei libri delle Conservazioni delle Ipoteche, o in quelli delle Notifiche prima dell’ attivazione del vigente Codice- civile, e che nell’indicato termine