G2 la parte contraria ne sarebbe' stata validamente not:ziata, ed avrebbe potuto prevalersi dei relativi rimedii di legge. §. 14. Tutte le iscrizioni, sia pure anche a titolo di suppegno o di locazione, che al momento del-1’attivazione della presente Leggersi troveranno già fatte, o nei libri delle Ipoteche, delle prenotazioni e dei pignoramenti tenuti finora dagli Uf-ficii delle Conservazioni delle Ipoteche di Zara e liagusa, o nei libri degli Uftìcii delle Noti fiche di Cattaro, Castelnuovo e Budua, conserveranno, se sussistenti, l’efficacia loro attribuita dalla legge vigente all’ epoca in cui furono eseguite per altri tre anni ancora alla più lunga; quelle iscrizioni che in questo frattempo non saranno state rinnovate nel Giornale a cura di chi ne ha interesse, si riterranno rispetto ai terzi perente ; e le rinnovate non avranno altra efficacia che quella che avevano le originarie all’ atto della rinnovazione. Onde coordinare il sistema ¡ipotecario a quello della trasmissione delle proprietà e degli altri diritti reali, onde manifestare al pubblico l’intiera condizione giuridica de’ nostri immobili era indispensabile di trasportare ne’nuovi libri le iscrizioni fin’ ora praticate agli Ufficii della Conservazione delle Ipoteche di Zara e Ragusa, e a quelli delle Notifiche di Cattaro, Castelnuovo e Budua — altrimenti sarebbe stato necessario di consultare alcuni libri in un’ Uffizio, per conoscere i proprietarii di un fondo, ed alcuni altri in un Uffìzio e luogo diverso per rilevare da quali pesi il medesimo vadi aggravato, cosa troppo contraria a quell’ economia di tempo e di spesa in ogni sorta d’affari richieste, e che quindi dovea essere in ogni modo eliminata. Tale trasporto, o a meglio dire tale rinnovazione delle Ipoteche già esistenti rendevasi tanto più indispensabile in quanto che e agli Uf-fizii della Conservazione delle Ipoteche e a quelli delle No-tificlie, assieme alle ipoteche tuttora efficaci e sussistenti, ne