162 eseguirà le relative operazioni di sua mano, con ogni sollecitudine, in maniera facilmente leggibile, e col possibile risparmio di spazio. Dovrà separare ogni singola iscrizione dalla precedente mediante una linea trasversale per tutto il foglio, e far che 1’ una sia così vicina all’ altra da non potersi fra le medesime operare alcuna intrusione. Le rubriche dei relativi libri dovranno essere riempiute con tutta esattezza, con ciò per altro che il decreto giudiziale contenente il diritto da iscriversi, non si trascriva alla lettera, ma lo si riporti nei suoi punti essenziali (§. 117). Tutte queste disposizioni sono una naturale conseguenza dello scopo cui tendono i pubblici libri, e delle altre disposizioni che li riguardano. §• 172. Se per isbaglio venisse sorpassato un numero cronologico del giornale, nè questo, nè i successivi possono essere corretti, ma tosto ne dee essere avvertito il capo del Giudizio, il quale in fondo della relativa facciata, o nella rubrica osservazioni deve annotare l’errore occorso, e firmarvisi ; se invece lo stesso numero fu applicato più volte, si ripara all’ inavvertenza coll’ aggiungervi un numero progressivo in forma di frazione p. e. s/ 3/2. Anche nel caso che il numero cronologico del giornale venisse per errore riportato nel repertorio con una cifra diversa o di fronte ad un numero topografico non corrispondente, o in una sotto-rubrica della rubrica quarta cui non appartenesse, tale errore, che non potrà mai portar conseguenze legali, dovrà nel modo sopra accennato essere sanato col-T intervento del capo del Giudizio, e sulla base degli atti della raccolta dei documenti.