150 stanze per un’ ipoteca simultanea verranno separatamente dirette ai diversi Giudi zìi, entro al circondario de’ quali si trovano gli immobili da ipotecarsi, il prescritto documento originale dovrà essere unito all’istanza diretta a quel Giudizio nel cui circondario si trova la parte maggiore dei beni da ipotecarsi, o, quando ciò non fosse manifesto, da quel Giudizio, cui meglio piacesse all’instante. Nell’istanza sarà indicato l’altro Giudizio, cui, dopo seguite le necessarie operazioni dal primo, dovrà essere trasmesso l’originale documento, e così il Giudizio od i Giudizii successivi. Alle istanze dirette agli altri Giudizii dovrà unirsi una copia autentica del suddetto originale, e la prova della presentazione dell’ istanza al primo Giudizio. Se taluna delle suddette istanze non potesse essere ammessa, dovrà tosto respingersi. Se accolta, dai Giudizii cui pervenne la copia invece del documento originale la relativa iscrizione dovrà ordinarsi e seguire coll’ aggiunta fino all’ arrivo clel-l’originale, e giungendo questo dovrà essere ordinata ed eseguita definitivamente. In pari tempo dovrà restituirsi l’originale o direttamente alle parti, o mediante il primo Giudizio, quando non lo si dovesse trasmettere a qualche altro Giudizio ancora. §■ 148. In ognuna di queste istanze, dirette a Giu-d jzii diversi, dovranno essere determinati anche gli en ti immobiliari e i diritti pei quali si domandò 1’iscrizione agli altri Giudizii, e il relativo decreto dovrà ordinare l’iscrizione anche di queste circostanze di fa^to, per gli effetti dell’ ultimo inciso del %. 145.