154 documenti, e qualora ciò venisse fatto la superiore istanza non vi dovrà avere alcun riguardo. I ricorsi contro i decreti tanto della prima, che della seconda istanza devono prodursi in i-scritto o dimettersi a protocollo verbale presso il rispettivo Giudizio reale, e munirsi delle rubriche necessarie per la partecipazione da farsene alle parti. I ricorsi presentati direttamente alla seconda o alla terza istanza, saranno senz’ altro respinti. Potranno invece prodursi immediatamente al tribunale di appello, e quando ciò non bastasse anche alla suprema corte di giustizia, reclami per ritardi delle prime istanze in affari concernenti i pubblici libri. Questa è la teoria già portata dalle leggi generali sui ricorsi, quindi non fa d’ uopo occuparsene ulteriormente. §. 157. II termine per la produzione del ricorso è di giorni quattordici, comincia a decorrere dal giorno prossimo successivo a quello dell’ intimazione del decreto, e termina col giorno in cui il ricorso fu presentato, oppure se il ricorso è il primo atto e si tratti di luogo diverso, col giorno in cui fu inviato colla posta. Non è ammessa nè proroga, nè restituzione in intiero. Anche qui si seguirono le massime delle più recenti leggi austriache in aifari che vogliono essere trattati con sollecitudine, e quindi come nel regolamento per 1’ Ungheria (§. 143) si escluse e la proroga e la restituzione in iutiero. Solamente quanto alle parti mancanti d’una previa cogni-ziune dell’ affare, e, perchè lontane dal luogo del Giudizio, obbligate ad inviare i loro ricorsi col mezzo della posta non si trovò d’imputare il tempo che corre tra la spedizione e r arrivo del ricorso, giacché indipendente del tutto dalla loro volontà, e giacché in caso diverso non rade volte la distanza