74 diarii (§. 19), e si sarà intanto prodotto colla petizione indicata al §. 21, potrà mediante istanza corredata da un estratto autentico della suddetta petizione, e dall’ attergatovi decreto del Giudice, chiedere che sull’immobile, od immobili relativi sia annotata nel giornale la pendenza di lite, le cui conseguenze verranno additate nel Capo XIII. Tale istanza sarà tosto accolta se la relativa petizione è presentata entro i primi due anni contemplati dal §. 11, ma se questa è invece prodotta nel corso del terzo anno contemplato dallo stesso §. sarà tosto respinta. Non è difficile che nei tre anni accordati dal §. 11, per essere intestato come proprietario sia nei libri del censo, sia nei nuovi libri fondiarii, una tale intestazione non possa essere conseguita malgrado alla procedura incoata secondo il §. 19 e successivi della presente legge, ed era quindi indispensabile di garantire i diritti di chi senza sua colpa a-vesse potuto indebitamente soffrire le conseguenze d’una intestazione falsa, od altrimenti errorata. À tale uopo venne autorizzato colui che avesse già prodotta la sua petizione, ond’ essere iscritto come proprietario di chiedere l’annotazione nel pubblico libro della relativa lite pendente, annotazione che, come si potrà meglio vedere al Capo XIII, garantisce pienamente i diritti della parte che in tempo non può essere iscritta, e mette nella dovuta avvertenza i terzi relativamente ad un’ immobile la cui proprietà è controversa. Al benefizio poi delle conseguenze derivanti dall’annotazione della pendenza di lite non furono ammessi che quelli soltanto i quali avessero prodotta la relativa petizione nel corso dei primi due anni contemplati dal §. 11, escludendosene quelli che si fossero riservati di produrla appena durante il terzo anno, perchè naturalmente doveano meritare un maggior riguardo coloro che con più vigilanza si fossero prestati alla conservazione dei loro diritti, e perchè era d’uopo di dare un forte impulso alle parti onde agissero con sollecitudine, e d’impedire con ciò che le relative petizioni ve-