157 gettato la domanda d’iscrizione, la seconda vi abbia fatto luogo, e la terza confermato il decreto della prima, si cancelleranno e l’annotazione del decreto di rejezione, e l’iscrizione concessa dalla seconda istanza; che se il decreto della seconda istanza fosse passato in giudicato senza ricorso, si dovrà cancellare 1’ annotazione del decreto di rejezione. Questo §. ha la sua giustificazione parte in se stesso, e parte nell’effetto naturale del ricorso. Fu forza di annoverare tutti i contingibili casi, perchè con una disposizione generica non era dato di poterli tutti comprendere. L’ esecuzione d’ufficio delle prescritte operazioni fu cosigliata come si disse altre volte dal riflesso che alle parti ne veniva un risparmio di tempo e di spesa, che nessuno ne pativa pregiudizio qualsiasi, e che procuravasi ai pubblici libri maggior verità ed evidenza. §• 161. Non avranno alcun’effetto legale quelle iscrizioni prese nel tempo che corre tra l’iscrizione del decreto d’ un’ istanza inferiore e quella del decreto d’un istanza superiore, se non in quanto con quest’ ultimo sarà stato confermato il decreto del-1’ altra istanza accordante quell’ iscrizione, relativamente alla quale nell’ epoca suddetta sarà stata presa la nuova iscrizione. Senza una tale disposizione o tornerebbe inutile la decisione riformativa dell’ istanza superiore, od i terzi potrebbero esser tratti in errore da un’ iscrizione fatta sulla base di un decreto che non passò ancora in giudicato, cosa e 1’ una e l’altra contraria ad ogni principio di ragione e di legge. Ad ognuno poi che ne ha interesse può riuscire assai facile di conoscere se il decreto in discorso sia o no passato in cosa giudicata. §. 162. Le disposizioni di questo capo sono da applicarsi ai ricorsi relativi tanto alle iscrizioni pro-