di far virtualmente scomparire dai Registri Censuarii il suo nome, e farnelo sostituire da quello del nuovo acquirente e possessore. Ma taut’ è. Il nostro villico quando arriva il giorno del pagamento si lagna, grida, protesta di non essere egli al possesso del fondo, bensì un terzo al quale egli lo avrebbe ceduto, o che avrebbelo ereditato da’ suoi avi, ma quando poi trattasi di far quanto occorre per la necessaria voltura, la sua costante inerzia, e l’ignoranza che vale ad accrescerla, la vincono anche sul sentimento del proprio interesse, che sarà infatti, come lo è ordinariamente, lievissimo, ma che, dovendosi pagare quella piccola imposta ogni anno, è pur qualche cosa. — Il vero possessore poi, che in tal modo sfugge al dovere di pagare l’imposta, non si affretta certamente a far iscrivere nei Libri del Censo l’avvenuto passaggio di proprietà, ed ecco come la pubblicità non corrisponde talvolta alla realtà della cosa. Quando per altro con apposita legge saranno diffidati i proprietarii a farsi iscrivere nei Libri pubblici entro un’ epoca determinata, e sotto comminatoria che in caso diverso l’intestato nelle loro veci sarà ritenuto in confronto a terzi come il vero proprietario, il nuovo interesse di essere allibrato nel pubblico registro come proprietario del relativo immobile, onde evitare il pericolo che quello intestato in sua vece lo ipotechi ed anche validamente lo venda ad un terzo, congiunto all’interesse dell’intestato di sdebitarsi dell’obbUgo di pagare l’imposta, dovrebbe esser efficacissimo ad indurre sì l’uno che 1’ altro a cooperare d’ accordo per la necessaria voltura. Che se tutto ciò, locchè par impossibile, ancor non bastasse, se, preteritasi la facile voltura d’ accordo delle Parti, si arrivasse a trascurare anche la procedura che verrà proposta onde conseguire col mezzo del Giudice la necessaria iscrizione nei nuovi Libri, 1’ attivazione di una legge di così eminente generale interesse, e colla quale, oltre ai vantaggi derivanti dalla sicurezza ne’ Contratti, si coglierebbe anche