73 gli è evidente, la rinnovazione d’ un’ ipoteca, ma un’ ipoteca nuova, non si tratterebbe più della conservazione di un diritto di già esistente, ma dell’ ammissione di un diritto nuovo, con che le relazioni giuridiche tra le parti verrebbero ad essere, anzi che conservate, come esige lo scopo delle rinnovazioni i-potecarie, essenzialmente e pericolosamente alterate. Era dunque indispensabile di ordinare la nullità di quelle rinnovazioni che venissero fatte relativamente ad un fondo contraddistinto con un numero topografico non corrispondente al fondo colpito dall’ iscrizione ne’ vecchi libri ipotecarii o delle Notifiche, e colle quali infatti non si rinnova punto 1’ anteriore, ma si fa una nuova iscrizione. Tale disposizione disobbliga il Giudizio relativo dalla cura di esaminare se realmente il numero topografico offerto per la rinnovazione corrisponde al fondo colpito dalla iscrizione ne’ vecchi libri, perchè in mancanza di una tale corrispondenza niun danno ne viene a chi si sia, tosto eh’ è sancita la nullità delle rinnovazioni. I terzi, ai quali non è lecito d’ignorare il tenore della presente legge, non possono essere tratti in inganno da rinnovazioni che per avventura non colpissero l’identico immobile soggetto alla vecchia iscrizione, dappoiché questo §. insinua ad essi 1’ obbligazione d’ informarsi intorno a tale identità così necessaria. La parte cui interessa la rinnovazione è messa in tutto l’impegno possibile di farla seguire non altrimenti che sull’identico fondo eh’ era colpito dall’iscrizione, nè vi poteva essere una maggior garanzia dell’ esattezza e verità della medesima. Colla notata disposizione finalmente vengono ad essere tolte di mezzo tutte quelle contestazioni alle quali a-vrebbe potuto dar luogo la facile questione sull’ identità del-l’immobile, sono salvi i diritti d’ognuno, e resta sempre libero al proprietario del fondo sul quale venne accordata senza -fondamento la rinnovazione ipotecaria di domandarne la cancellazione. §. 30. Se taluno temesse di essere pregiudicato da ciò che all’espiro dei tre anni contemplati dal §. 11 egli non potrà essere intestato col suo titolo sia nei libri del censo, sia nei nuovi libri fon-