86 prendono tutti i beni immobili dello Stato che hanno un valore, così tutti questi beni dovevano formare oggetto anche de’ libri fondiarii, sendo che tutti possono dar luogo alle private contrattazioni. Siccome per altro quanto agli edifizii i luoghi che non sono realmente abitati, come p. e. stalle, granai ecc. ecc. non sono soggetti all’imposta Casatico, giusta la Govern. notific. 25 Settembre 1839 N. 17820, e quindi non figurano come tali nei libri del censo, ma puramente come terreni, così anche a loro riguardo, non cessando per ciò d’ essere commerciabili, si è fatta menzione necessaria alla fine del §. Non si accennarono i diritti che pure nei libri pubblici possono essere iscritti, perchè senza l’iscrizione dell’ immobile non è ammessa alcun’ altra iscrizione, e quindi l’oggetto loro essenziale sono gl’ immobili. §•46. Fra più comproprietarii d’ un’ immobile ciascuno deve esser messo in possesso anche nei libri fondiarii della quota indivisa che gli spetta, senza che l’immobile relativo vi figuri altrimenti che come corpo singolo, e salva l’eccezione portata dal §. 39. Avvenendo tra i comproprietarii una divisione, o se per altro motivo l’immobile ap-partencnte in origine ad una, od a più persone in comune viene successivamente diviso, 1’ ente immobiliare relativo seguita a figurare come corpo cingolo nel repertorio, e dalle iscrizioni, che l’una alj: altra succedono nel giornale, appariscono poi • le eventuali divisioni, le porzioni rispettivamente toccate ad ogni interessato, ed i pesi imposti sia all’ ente indiviso, sia alle singole parti del medesimo, senza bisogno di aggiungere ai libri fondiarii altri enti immobiliari, o farvi scomparire quelli prima esistenti. Prima della divisione le singole parti d’ un ente immobiliare non possono soggiacere ad alcuna iscrizione, ma bensì le rispettive quote indivise.