39 la proprietà dell’ originario padrone del fondo ; questa tutto al più ne potrà essere divisa, limitata, o aggravata. Se pertanto il qualsiasi diritto del colono potesse essere iscritto ne’ nuovi libri, ed in tal' modo conservato e garantito, la relativa questione potrebbe restare impregiudicata, il diritto colonico dalla nuova istituzione non verrebbe che a riportare una maggior protezione, e nulla quindi osterebbe al-1’ attuazione di quest’ ultima, se anche il primo non fosse da un’ apposita legge determinato. Ciò stante egli è appunto al §. 8 del nostro Progetto che il diritto colonico viene qualificato come iscrivibile ne’ pubblici libri, e quindi come diritto reale, sì per l’insistenza nella colonia, sì per l’in-dennizzazione de’ praticati miglioramenti, e sì ancora per o-gni altro titolo, e quindi non v’ ha dubbio che lasciando alla nuova legge colonica una miglior determinazione della sua vera natura, e assicurato oggidì, come lo si potrà scorgere d’ avvantaggio colla lettura del suddetto §. e de’ cenni giustificativi che 1’ accompagnano, la nuova istituzione de’ libri fondiarii possa aver vita indipendentemente dalla legge colonica succitata. Eccezione al nuovo Progetto di legge dipendente dalla spesa e sua confutazione. Contro il nostro progetto non può meglio elevarsi 1’ o-stacolo della spesa, nè riferibilmente alla sua istituzione, nè per quanto concerne la manutenzione de’ nuovi Ufficii fondiarii. L’introduzione, ossia l’impianto de’ nuovi Libri, come emerge da calcoli uffiziosamente istituiti, (Allegato B), non verrebbe a costare che la somma di fiorini 19,246: 18, e questa è di troppo poco momento per poterne avere alcun riguardo di fronte alla grande riforma, che ne tiene occupati. Per la manutenzione de’ nuovi Ufficii, riguardo alla quale la spèsa non potrebbe dipendere che dagli impiegati e locali all’ uopo necessarii, ove riflettasi che questi Ufficii