141 desta, o della tutela, sulla curatela e sul concorso dei creditori. Fra le annotazioni della seconda specie si annoverano quella della rifiutata iscrizione, della lite pendente e dell’ipoteca simultanea, salve le disposizioni del regolamento giudiziario su quelle che sono dal medesimo contemplate. §. 132. Alle annotazioni della prima specie, ed alle relative cancellazioni, il Giudizio reale procede di ufficio ogni qualvolta viene a cognizione dei fatti e dei rapporti suaccennati, in forza dei proprii atti e delle proprie attribuzioni, oppure in seguito a giustificate insinuazioni di parti. Incombe ad ogni Autorità giudiziaria di comunicare al Giudizio reale le indicate nozioni quando possano servire all’ evidenza dei libri fondiarii. La teoria delle annotazioni è ammessa tanto dal sistema tavolare vigente nelle provincie tedesche, quanto dal nuovo regolamento per l’Ungheria. Le annotazioni della prima specie servono alle parti di semplice avvertimento, e siccome la loro omissione non porta alcuna conseguenza, non fa di mestieri 1’ occuparsene. Le annotazioni della seconda specie e quelle precisamente della pendenza di lite, e della rifiutata iscrizione sono feraci d’ importanti effetti legali, giacché, se anche non attribuiscono un diritto, preservano l’anzianità per un’ eventuale diritto futuro, e garantiscono da una eventuale futura estinzione o mutazione del diritto stesso. Tali annotazioni trovano il loro giuridico fondamento in ciò che se una parte ha già un diritto sarebbe troppo duro, che durante l’epoca a lei indispensabile di farlo riconoscere dal giudice, terze persone fossero autorizzate di ottenere efficacemente delle iscrizioni a pregiudizio del medesimo. Nè può opporsi che il diritto potrebb’ essere insussistente, e che in tal caso ne verrebbero a soffrire co-