13 dere pubblico 1’ Atto, con cui veniva trasferita in altri la proprietà d’un’ immobile era così generalmente sentito, che anche in Dalmazia non pochi Atti di vendita venivano e, vigendo tuttora il sistema francese, vengono trascritti tuttavia all’ Ufficio della Conservazione delle Ipoteche, all’ideato scopo di perfezionare il relativo contratto e garantire 1’ acquirente da ogni successiva molestia — ma invano, perchè un’ altro contratto, se anteriore, sia pur non trascritto, veniva e viene a rendere illusoria 1’ adoperata precauzione e ad ottenere una sicura prevalenza, dal momento che il Codice Napoleone non ebbe a subordinare, tranne che per le donazioni (Art. 939, 931), il trasferimento della proprietà alla formalità della trascrizione, la quale non aveva altro scopo che di purgare dalle ipoteche il fondo acquisito (Art. 2181, C. N.), di far correre la prescrizione estintiva dei privilegi e delle ipoteche gravitanti sull’immobile (Art. 2180 C. N.), e d’impedire l’iscrizione di crediti, già costituiti sulla persona del venditore, ma non per anco iscritti al momento dell’ alienazione (§831 Proc. Civ. ital.) Ciò esposto non si può a meno di conchiudere, che anche il sistema ipotecario francese, fatta astrazione per ora dalla sua legge del 23 Marzo 1855 sulla trascrizione, non corrispondeva punto ai nostri bisogni, perchè la pubblicità de’ suoi libri era puramente materiale, e non già virtuale, se v’ erano e privilegii e ipoteche che non s’iscrivevano, perchè la specialità degli immobili iscritti potea ritenersi come una semplice eccezione, se l’ipoteca legale e la giudiziaria erano generali, e speciale la sola convenzionale, perchè que’ libri non manifestavano il proprietario dell’ immobile, nè ogni peso ond’ era questo aggravato, e perchè senza pubblicità e specialità, ma complete, delle proprietà e de’ suoi pesi non si può mai raggiungere quella sicurezza negli affari e quella rapidità nelle operazioni relative che sono 1’ ultimo scopo d’ ogni ben regolata legislazione, la quale dall’ altra parte, dove trattisi di trasferimento di proprietà, deve ben distinguere il consenso delle Parti dalle