132 stinzione fra i pendenti ed i frutti staccati non sarà per riuscire sempre inopportuna. §. 119. Se il venditore di un’immobile nel documento di compravendita pattuì per se o terze persone, a carico dell’ ente venduto, l’assicurazione del prezzo rimasto insoluto, o di altre controprestazioni, e dalla controparte fu autorizzato ad iscrivere il proprio diritto, si dovrà contemporaneamente all’iscrizione del diritto di proprietà a favore del compratore, ovvero del successivo ultimo acquirente (§. 77), iscrivere subito dopo, senza bisogno di particolare domanda da parte del venditore, il diritto riservatogli nel contratto di compravendita. Lo stesso e colle stesse condizioni avrà luogo quando risulti a carico dell’acquirente un qualunque altro peso gravitante sull’ immobile. Il regolamento per 1’ Ungheria al §. 130, lett. c, basandosi probabilmente al privilegio che per il codice francese aveva il venditore relativamente al prezzo insoluto, e facendo calcolo che la trascrizione del titolo per parte del compratore teneva luogo in forza dello stesso codice d’iscrizione a favore del venditore, ammise anch’ esso la disposizione portata da questo §., ma non richiese che dal compratore venisse assentito il diritto d’iscrivere. Colla nostra legge invece si trovò giusto di rendere eguale la sorte del venditore a quella d’ ogni altro contraente, e del resto non si fece che risparmiare al venditore medesimo un’incomodo ed una spesa, e premunirlo forse anche da qualche danno ingiusto, perchè egli non può essere sempre al caso di conoscere quando sarà per iscrivere il compratore, onde iscrivere dopo di lui il proprio diritto, e potrebbe quindi avvenire che il compratore subito dopo iscritto vendesse od ipotecasse l’immobile acquistato, pria che il venditore giungesse ad i-scrivere le sue ragioni. L’ ultima parte del §. è una giusta disposizione di analogia. A differenza poi del regolamento per Ì’ Ungheria si contemplarono i rapporti del venditore an-