120 (lupo la scadenza del termine varrà la disposizione del §. 514 del regolanti. giud. Qualora poi al Giudizio risulti dai propri atti, che la petizione fu prodotta, o che la parte si è conservata in termine per produrla, la domanda di cancellazione dovrà essere tosto rigettata. Questo §. non abbisogna di giustificazione ove riflettasi, che sulla domanda di cancellazione non si potrebbe decidere affermativamente senza l’ascolto del prenotante, che a questo si trovò di supplire ed efficacemente richiedendo sia il di lui assenso, sia la prova che la relativa petizione non era stata presentata in tempo, nè ottenutosi un termine ulteriore, alla sua produzione ; e che invece la domanda stessa può benissimo venir tosto respinta, qualora dagli atti risulti al Giudizio o che la petizione giustificativa fu prodotta, o che il termine per produrla non è ancora scaduto. — Il §. 99 del regolamento per l’Ungheria dispone invece che nel primo caso e mancando 1’ assenso avversario, sia fissato un contradditorio allo scopo di dar adito al prenotante di dimostrare, o di aver prodotto la sua petizione, o di essersi conservata in tempo per produrla. Siccome una tale dimostrazione può egualmente constare mercè un’ esatto esame dei relativi protocolli degli esibiti, e può quindi essere facilmente attestata dal Giudizio, si ritenne più opportuno di far senza anche in questo caso del contradditorio, col quale ordinariamente si riesce a prolungare senza motivo gli affari. §. 100. Nel caso che sia all’ attore aggiudicato il diritto prenotato, sopra di lui istanza deve iscriversi nel giornale l'avvenuta giustificazione, e con ciò la prenotazione produce tutti gli effetti d’ una i-scrizione incondizionata. Non venendo invece riconosciuto nell’ attore il diritto prenotato, o rinunziando egli alla prenotazione con una dichiarazione munita dei requisiti richiesti per l’iscrizione, ad istanza dell’una o del-