91 sottorubriche lo stesso numero cronologico del giornale sotto cui si eseguì l’iscrizione. Era necessario il dare fin d’ ora un’ idea dettagliata sulla forma e sul tenore dei nuovi libri, onde rendere di più facile intelligenza e il loro scopo, e le disposizioni che li riguardano. §. 54. Nessuna iscrizione può essere eseguita nel giornale senza ordine scritto del Giudizio distrettuale da cui dipendono i libri fondiarii, nè la si può e-seguire altrimenti che secondo il preciso tenore di tale ordine, salva la disposizione dei §. §. 5. 25. e 26 ; nei quali casi pure le relative note d’iscrizioni dovranno sempre essere previamente munite del visto del Capo del Giudizio. Questa disposizione è la più sicura garanzia della verità della condizione giuridica degl’ immobili, resa manifesta a tutti col mezzo dei pubblici libri ; e se fu fatta un’ eccezione riguardo alle ipoteche che verranno iscritte nei primi tre anni dopo l’attivazione della legge, ed alla rinnovazione delle ipoteche speciali, che fosse per avvei’arsi anche più tardi, ciò fu una naturale e logica conseguenza della disposizione del §. 5 secondo il quale negli indicati primi tre anni devono continuare a sussistere le norme dell’ anteriore sistema francese, e della natura dell’ atto costituente la rinnovazione, e col quale non si fa altro che trasportare un’ iscrizione da un libro all’ altro. Trattandosi d’ iscrizioni che hanno luogo senza previo ascolto della controparte era indispensabile l’intervento del Giudice, come quello da cui solamente poteva emanare quella verità della quale il pubblico libro deve essere uno specchio, e tale intervento d’altronde, presidiato coni’ è da tante cautele, non abbisognava del previo ascolto della controparte, col quale sarebbesi invece aperto l’adito a cavillose opposizioni, a liti i-nutili e dispendiose.