' 33 dice, che questo Decreto non potesse esser emesso se non sulla base d’ un documento in cui venisse consentita la facoltà dell’iscrizione, e che questa dovesse sempre riferirsi ad un diritto di già iscritto — ove venisse disposto che i Decreti del Giudice, e i relativi documenti, anziché trascritti, locchè sarebbe per riuscire di peso sovverchio, venissero gelosamente custoditi, non v’ ha dubbio che conservando gli essenziali principii sui quali si fondano i libri tavolali nei paesi tedeschi dell’ Austria, si potrebbero col nuovo sistema attuare tutte le prescrizioni del Codice Civile vigente relative all’ acquisto de’ diritti reali, e profittare quindi sotto o-gni rapporto de’ già dimostrati beneficii del sistema tavolare; e tanto più lo si potrebbe in quanto che, come si desume anche dal §. 321 Cod. Civ., i libri tavolali non sono già una prescrizione sacramentale, ma possono essere sostituiti anche da altri registri. Ma, si dirà forse, i libri del censo, che vengono in conclusione a formar la base del nuovo sistema, con la diversa loro destinazione non possono esser atti a que’ provvedimenti di sicurezza che scaturiscono dai libri tavolali. Poco monta, rispondesi, la diversa loro destinazione, se offrono quegli stessi dati di fatto la cui conoscenza interessa tanto negli scopi loro, quanto in quelli dei libri tavolali. / libri ile! Censo sono alti a formare la base iIella nuova istituzione dei libri fondiarii. Che i nostri registri del censo, come servono agli interessi dello Stato che vuol avere certezza del fondo e del suo possessore per gli scopi tìnanziarii, possano servire altresì agli interessi de’ privati, che nei loro scopi contrattuali hanno d’ uopo della stessa certezza, non si può ragionevolmente dubitare, ove solo riflettasi che questi registri e le relative Mappe non furono piantati altrimenti che sulla base di lunghi.e minuziosi lavori concernenti prima la misurazione I