96 donde ai terzi, che vogliono conoscere ogni peso dell’immobile, quella maggiore garanzia eli’è possibile. §. 61. La divisione d'imo o più enti immobiliari non pregiudica ai diritti sui medesimi già acquistati dai terzi. Qualora dunque sopra uno o più enti immobiliari, de’ quali i comproprietarii vogliono procedere alla divisione, vi saranno dei creditori iscritti, o questi dovranno intervenire pur essi nella divisione per determinare su quale singola porzione dei beni, prima comuni, dovrà limitarsi la loro ipoteca, ed estinguersi così relativamente alle altre porzioni, o, quando ciò non si potesse conseguire, i coinproprietarii potranno citare in giudizio tutti i creditori iscritti colle norme vigenti circa l’intimazione d’ una petizione a più coaliti, domandando che le rispettive loro ipoteche vengano ridotte a quella determinata porzione elei beni, prima comuni, che fosse del caso. Non intervenendo i creditori nella divisione, o non venendo essi citati in giudizio per la riduzione e determinazione delle loro ipoteche, o venendo, se citati, respinta la relativa domanda avversaria, i rispettivi loro diritti ipotecarii potranno essere esercitati dopo la divisione nella stessa guisa ed estensione che prima. Il principio che regge il §. 847, Codice civile, fu qui trasfuso. Doveasi però procurare un mezzo alle parti onde ridurre ad un obbligo, e rispettivamente ad un diritto concreto, circa l’oggetto, quanto prima non risguardava che la quota indivisa ed indeterminata di un’ immobile ; ed il mezzo proposto dovrebbe garantire gl’interessi dell’una parte e del-1’ altra. Alcune legislazioni ammisero il principio che l’ipoteca sulla (piota indivisa s’intendesse dopo la divisione trasferita da se sulla quota materiale toccata in divisione alla