67 ne’ libri del censo. — Quanto alla procedura per ottenere l’iscrizione ne’ nuovi libri, o l’iscrizione è domandata d’accordo e dalla parte già intestata nei libri del censo, e dal-1’ altra che figurar vuole col titolo di proprietà ne’ nuovi libri, ed in tal caso niente di più naturale che far subito luogo all’ istanza relativa, quando consti dell’intestazione ne’ registri censuarii, senza ulteriori pratiche o contestazioni. 0 tale accordo non è dato di conseguire, ed allora non si può prescindere da una formale contestazione d’innanzi al giudice competente, dappoiché troppo importanti vengono ad essere i controversi diritti per non provocare intorno ai medesimi una decisione, che non abbia 1’ appoggio di tutte le cautele volute dalla procedura ordinaria. Queste disposizioni sono tutte contenute nei §§. suespressi ; al timore poi da cui possono essere dominate le parti, di non esser iscritte nei nuovi libri prima dello spirar dei tre anni contemplati dal §. 11, fu provveduto col §. 30. §■ 23. Anche per l’iscrizione delle ipoteche tacite legali (§. 15) per la trasformazione delle ipoteche generali in ispeciali (§. 16), e così pure per l’iscrizione di que’ diritti reali e pesi, che finora non furono iscritti, o non erano iscrivibili (§. 17) sarà necessaria, quando le parti non la chiedessero di accordo, una formale petizione, sulla quale si procederà pure colle norme vigenti; con ciò per altro che le eventuali eccezioni contro la medesima potranno a seconda dei casi essere dirette anche alla riduzione o limitazione dell’ipoteca. Una eguale procedura era necessaria anche per l’iscrizione delle ipoteche tacite, per la trasformazione delle ipoteche generali in ispeciali, e per P iscrizione di que’ diritti e pesi che finora non erano iscrivibili, o che non furono per il fatto iscritti, dappoiché in ognuno dei casi suenun-ciati, come era debito di garantire col mezzo dell’iscrizione il diritto della parte cui la legge accorda 1’ ipoteca, si doveva dar adito anche alla difesa della controparte, quando