44 clic per combattere le eventuali eccezioni dei terzi egli deve far uso del titolo creditorio e dell’ipotecario, e provvedere anche alla prova della proprietà dell’ ente ipotecato, senza la quale non dassi ipoteca, e che in conseguenza una tale i-scrizione, come osserva saggiamente Carabelli, può tutt’ al più considerarsi come un necessario completamento della realtà dell’ ipoteca, e non già come una prova sintetica della sua legittimità. Tutt’ altro avviene col sistema Austriaco, secondo il quale il Giudice è obbligato di prendere una cognizione completa sì dell’ obbligazione principale, come del titolo ipotecario, ed anche della proprietà dell’ immobile, la quale gli apparisce da relativi registri ; per cui non v’ ha luogo a du-dubitare della legittimità dell’iscrizione, la quale, come lo stesso Carabelli si esprime, si può parificare ad una Sentenza, mentre la pagina ov’ è iscritto il diritto equivale al diritto stesso, che non cessa e non deteriora di fronte al pubblico se non in seguito ad altri Atti, sentenze, ed iscrizioni parimenti giudiziali. Se dunque non vi dovrebbe essere dubbio nel sottoporsi di buon grado alle cautele imposte dalla nuova istituzione per conseguire quella maggior sicurezza che procura l’austriaco al confronto del sistema francese, il quale, non garantendo nel suo incompleto organismo col suggello della pubblica autorità l’ipoteca, espone il creditore od il suppignoratario a perderla tutto ad un tratto, sia col risolversi della proprietà nel costituente, sia coll’ estinguersi 1’ obbligazione principale, come mai non si dovranno preferire i vantaggi che ne vengono dal sistema austriaco al confronto delle incertezze fatali, e dei danni irreparabili che derivano dalla mal’ intesa abitudine di vendere e di ipotecare senz’ Atto scritto, senza intervento del Giudice, senza iscrizione nel pubblico libro ? Senonchè continueranno forse gli oppositori essere appunto questa abitudine dalla quale i nostri villici non saranno per decampare, e, trattandosi che le loro proprietà sono di ben poco valore, doversi anzi ritenerneli giustificati. Ammesso anche che questa abitu-