149 §• 144. L’annotazione contemplata dal §. precedente, se omessa, potrà venir richiesta tanto dal debitore, quanto dagli altri creditori, che fossero per avventura iscritti sopra taluno dei beni sottoposti al-l’ipoteca simultanea, ed il creditore, che avesse trascurato di manifestare quest’ ultima, sarà rispon-sabile d’ ogni spesa e danno relativi. §• 145. La suddetta annotazione, che anche in questo caso dovrà essere ordinata dal giudice, seguirà quanto agli immobili o diritti anteriormente iscritti, se lo sono nel giornale del Giudizio, riportando alla rubrica quarta e alla sotto-rubrica annotazioni del repertorio il numero cronologico del giornale sotto il quale viene ad operarsi la nuova iscrizione, e se lo sono nel giornale d’ un Giudizio diverso mediante apposita requisitoria, e quanto agli immobili e diritti, che si iscrivono, all’ atto della loro iscrizione. §• 146. Se il Giudizio accordando l’iscrizione d’ un credito venisse a rilevare anche da se mediante il certificato d’ufficio apposto al documento di debito, od altrimenti, che questo è già iscritto, dovrà avervi riguardo l’uffizio, ed ordinare le sopra accennate annotazioni. §. 147. Siccome anche nel caso delle ipoteche simultanee la competenza de’ relativi Giudizii è regolata dalle norme di giurisdizione pubblicate colla patente imperiale 20 novembre 1852 e precisamente dai §§. 49, 50 della medesima, così quando le i-