151 §• 149. Se invece l’istanza per un’ ipoteca simultanea relativa a beni situati nel circondario di diversi Giudizii, venisse presentata per tutti i beni assieme ad un solo Giudizio, vi si dovranno indicare anche i Giudizii ulteriori ai quali importerà rimetterla per l’iscrizione, e la loro serie, e vi si dovrà unire l’occorrente numero di copie del documento. Il Giudizio adito, dopo eseguite le sue operazioni, trasmetterà l’istanza coll’ originale e colle copie necessarie al Giudizio primo indicato nella serie, per lo stesso effetto. L’ultimo dei Giudizii prov-vederà che l’originale sia restituito alla parte. §. 150. Ogni Giudizio, nei cui libri vuol essere fatta l’iscrizione di un’ ipoteca simultanea, è chiamato ad emettere la relativa deliberazione da se, e con riguardo solamente all’ immobile o all’ iscrittovi diritto, sui quali sarebbe d’eseguirsi l’iscrizione, chiesta direttamente o separatamente, ovvero sia mediante requisitoria d’ un’ altro Giudizio. All’ iscrizione accordata ed eseguita da un’altro Giudizio non dovrà avere alcun riguardo, se non in quanto dalla medesima rilevasi che per lo stesso credito esista un’ altra ipoteca, della quale dovrà fare cenno preciso nel suo decreto, da essere riportato nel-l’iscrizione che fosse per ordinare. (§§. 145, 148). §. 151. In conseguenza di ciò i ricorsi contro qualunque decreto devono essere prodotti a quel Giudizio eh’ ebbe ad emetterlo. §• 152. Per giustificare la prenotazione eseguita nei libri di differenti Giudizii, basterà una petizione