54 tale sistema si riesce ad una maggiore evidenza, e ad una più facile manipolazione. Stabilita una volta nel Repertorio la condizione giuridica d’ogni ente immobiliare quanto alla proprietà e al possesso, i successivi mutamenti, ed i pesi che vengono ad aggravare gli enti suddetti potevano benissimo venire iscritti cronologicamente, come fu disposto, in un separato Giornale, dal momento che ogni iscrizione nel Giornale dovea mettersi in relazione colla relativa particella topografica del Repertorio, annotando di fronte alla medesima in separata rubrica il numero cronologico del Giornale sotto il quale avveniva la iscrizione relativa. € ;» e»«» IM. Norme fondamentali del nuovo sistema. §. 5. Il sistema ipotecario finora vigente, e tutte le relative disposizioni di legge, nonché le norme concernenti il modo di acquistare la proprietà, e gli altri diritti reali, continueranno a sussistere per tre anni dall’attivazione della presente legge; scorsi i tre anni cesseranno da ogni vigore, e subentreranno invece tutte quelle disposizioni delle leggi civili, anche in oggetti di volontaria giurisdizione, che presuppongono l’esistenza dei pubblici libri contemplati dal Codice civile, e che non staranno in opposizione colla legge presente. Le sole iscrizioni che fin’ ora si facevano negli Ufficii della Conservazione delle Ipoteche di Zara e Ragusa, e delle Notificlie di Cattaro, Castelnuovo, e Bu-dua, di qualunque natura esse sieno, dovranno già fin dall’ attivazione della legge eseguirsi invece nei libri fondiarii che vanno ad istituirsi presso i quattro Tribunali, ed i Gjudizii Distrettuali del Dominio. t Dopo offerta un’idea generale dei nuovi libri fondiarii, tornava indispensabile 1’ additare le norme fondamentali del