57 che il peso si riferisca alla durata del contratto, sia all’eventuale diritto d’indennizzazione pei fatti miglioramenti; sia ad altro titolo. Fra i pesi si trovò di annoverare particolarmente la colonia come quella eh’ è di un uso tanto frequente, e clic comprende una classe numerosa della nostra popolazione, ai giusti interessi della quale è d’ uopo di provvedere. Oltreché, per la legge che regola l’intestazione dei proprietarii nei libri del Censo, i coloni non vanno in questi ultimi i-scritti, ove si ponga mente all’.origine del contratto colonico , alla presunta intenzione dei contraenti, allo scopo del-l’impresa, alla nozione giuridica delle cose e delle loro pertinenze, alle regole della accessione naturale ed artificiale, alle disposizioni statutarie, a quelle del nostro Codice civile, e alla pratica giurisprudenza, si dovrebbe indubbiamente conchiudere che le migliorie accrescano il fondo, che il capitale industriale del colono trovi il suo corrispettivo nella divisione del lucro, e nel diritto ad una indennizzazione pell’e-ventualmente da lui aumentato valore del fondo, e che quindi quest’ ultimo con tutti i praticativi miglioramenti che, senza essere distrutti, e senza alterarne il valore, non ne potrebbero venir separati, rimanga, come lo era prima, anche dopo il contratto colonico, di esclusiva proprietà del contraente, che lo diede al colono col patto di dovernelo lavorare, e poscia dividerne con lui i frutti. Senza entrare per altro adesso in siffatta questione, e restando libero, come ad ogni altro, anche al colono di far riconoscere ed iscrivere col mezzo del Giudice 1’ eventuale suo titolo, fosse anche di comproprietà, non si può disconoscere intanto che il suo diritto di insistere sotto certe condizioni nella colonia, e di farsi al cessar della medesima indennizzare dei praticati miglioramenti, riconosciuto da tutte le leggi statutarie, e dalla pratica giurisprudenza, sia superiore ad ogni eccezione, e che come tale debba essere garantito anche dalla nuova istituzione, onde non si avveri che colla vendita del fondo il colono ne possa senz’ altro essere allontanato dal nuovo acquirente, facendosi suo malgrado cessare la colonia, e lasciandogli a misero conforto un diritto d’indennizzazione, che bene spesso per insolvenza della controparte gli può