42 particelle catastali, di maniera che con una sola iscrizione si opera a mezzo della nuova istituzione quanto occorre ne’ libri fondiarii relativamente alle molte particelle colpitene, senza bisogno d’un’ iscrizione particolare per ogni singola particella, come sarebbe stato richiesto dal sistema tavolare tedesco, il quale in conseguenza anche da questo lato, cioè per le troppo maggiori spese della relativa manutenzione, deve essere preterito a quello che oggidì viene proposto. Eccezione al nuovo Progetto dipendente dalle condizioni morali ed economiche del nostro villico, e sua confutazione. Siccome finalmente uno dei cardini della nuova istituzione quello si è che non possa aver luogo alcuna iscrizione nei pubblici libri senza decreto del giudice, e che questo non possa essere emesso che sulla base di una regolare i-stanza munita del documento concernente l’atto civile relativo, così si farà forse anche 1’ obbiezione che fino ad ora il movimento della proprietà, e d’ogni altro diritto, se quello si eccettua dell’ ipoteca, era libero, e che colla nuova legge si viene ad imporgli un vincolo non lieve ; che tanto la cautela della redazione del relativo documento, quanto l’obbligo di provocare con apposita istanza il decreto del Giudice che autorizzi la necessaria iscrizione sono operazioni mai sempre congiunte a perditempi e dispendii: che il nostro villico particolarmente, e per non esservi abituato, e per non sprecare tempo e denaro, e perchè inetto a prevedere tutte le conseguenze della sua trascuranza, finirà col non prestarvisi punto, e che in tal guisa i pubblici libri, anziché specchio di verità e garanzia de’ nostri diritti, saranno un varco continuo alle frodi, un semenzajo di liti, la rovina insomma di quella sicurezza cui si voleva presidiare e difendere. L’ obiezione si presenta invero imponente, ma è d’uopo guardarsi da quanto vi à nella medesima di esagerato e di falso, e ridurla ai naturali suoi termini. La spesa ed i per-