172 zioni colla scorta degli atti raccolti e del repertorio, e riferire al Giudizio sull’ esito relativo per quelle deliberazioni che si trovasse di dare o in senso del §. 176 od altrimenti. L’esame imposto al capo del Giudizio tende a vie maggiormente garantire la fede dovuta ai pubblici libri. xvn. Delle spese. §. 188. Tutti gli atti anche contenziosi relativi ad i-scrizioni che verranno chieste sulla base della prima parte della presente legge, nei primi tre anni della sua attivazione saranno esenti da bollo, tassa od altra imposta di qualsiasi genere, eccettuatone il relativo originale atto civile o documento, il quale, dove occorresse, resterà in ogni caso soggetto come prima alle disposizioni della legge 9 febbraio 1850. Passati i tre anni l’esenzione si limiterà alle sole istanze d’iscrizione di qualunque natura queste si siano, ai ricorsi contro i decreti con cui venissero ammesse o respinte, agli atti relativi ai contradditorii, che in via d’eccezione al §. 116 venissero ordinati dal Giudizio, ed a-gli estratti dei libri fondiarii. Ogni iscrizione per altro sia a titolo d’ipoteca, suppegno, o locazione, sia a titolo delle rispettive prenotazioni sarà e nei primi tre anni e successivamente soggetta agli stessi bolli, tasse ed altre imposte contemplate dalle leggi vigenti, e così del pari i relativi estratti dei libri fondiarii. L’introduzione di una nuova legge va sempre congiunta nella sua esecuzione a molte difficoltà, le quali sono tanto più forti quanto maggiori e più estesi sono gli interessi che