159 impiegato pienamente idoneo e meritevole di fiducia, con preferente riguardo a chi avesse subito gli esami di giudice. Tale impiegato per le sue nuove incombenze dovrà prestare apposito giuramento, e così pure colui che, per impedimento od in assenza dell’ impiegato destinato in via stabile, dovrà essergli in-terinalmente sostituito. Se le indicate mansioni vengono affidate a chi ha già subito 1’ esame di giudice, e prestato in tale qualità il relativo giuramento, sarà sufficiente di ricordargli il giuramento prestato. L’importanza de’ libri fondiarii rendeva necessario che apposito impiegato e di tutta fiducia venisse incaricato della loro tenuta e manipolazione, tantoppiù che nelle provincie tedesche gli affari tavolari sono affidati ad uffici appositi e separati, locchè dall’ altra parte non si trovò necessario di disporre nella nostra provincia dove gli affari tavolari non sono così frequenti, la tenuta dei nuovi libri importa assai meno di scritturazione e di lavoro, e vi possono quindi sopperire gl’impiegati del Giudizio. Le disposizioni relative al giuramento sono dessunte dalla ministeriale ordinanza 10 giugno 1855. §. 165. NeiGiudizii di maggior importanza, e secondo che il capo del Giudizio lo troverà necessario, l’incaricato dovrà tenere un registro d’ evidenza giusta il formulare lett. E. ; onde annotarvi di sua mano gli esibiti, che giungono al foro reale per qualche operazione nei libri fondiarii, e 1’ esecuzione degli ordini ricevuti. In questo registro la data del ricevimento dell’ordine è da porsi in fronte alla rubrica terza, mentre nella seconda si riporta il numero degli esibiti del Giudizio. Il numero progressivo, col quale 1’ atto viene registrato sarà notato sull’ atto medesimo.