164 indicazioni del decreto in consonanza collo stato delle iscrizioni, o per qualche staglio occorso nel-l’evasione giudiziale o nella copiatura, egli deve prima di eseguire l’operazione nei libri, renderne avvertito vocalmente il capo del Giudizio, il quale dopo le indagini relative scioglierà il dubbio da se, o non trovandosi autorizzato rimetterà l’incaricato a far rapporto per iscritto ^al Giudizio. Se dopo già eseguita una iscrizione, al momento di collazionarla coll’ ordine giudiziale, egli si accorgesse di un’ omissione, di una espressione inesatta, o di altro errore di rilievo, in cui fosse egli stesso incorso, dovrà subito aggiungervi ad emenda una corrispondente annotazione; la quale però non potrà essere fatta se sarà stata tirata la linea trasversale contemplata dal §.171 per separare la prima dall’ iscrizione succesiva. In tal caso, e così pure quando la scoperta di qualche difetto avvenisse dopo l’intimazione alle parti del relativo decreto giudiziale, l’incaricato dovrà farne scritta denunzia al Giudizio, e contemporaneamente annotare la dennunzia fatta nella rubrica osservazioni. Il Giudizio, sentite, ove occorra, tutte le parti interessate, ne ordinerà l’emenda, che sarà riportata nel giornale come una nuova iscrizione. Nella rubrica osservazioni dèli’ iscrizione precedente, dopo 1’ annotazione della denunzia, seguirà quella del numero cronologico della nuova iscrizione. I passi corretti non vengono punto nè raschiati, nè altrimenti alterati, ma puramente punteggiati di sotto. Dell’ ordinata emenda devono notiziarsi le parti. §• 177. L’ora indicata annotazione della fatta denunzia porta 1’ effetto, che 1’ efficacia dell’ iscrizione,