117 §• 94. La giustificazione segue in base ad una dichiarazione qualificata per l’iscrizione emessa da quello contro il quale fu chiesta la prenotazione, ovvero in base ad una decisione contro di lui proferita dall’Autorità competente, e passata in giudicato. Qualora avesse avuto luogo la prenotazione sulla base di una sentenza non passata in giudicato, la giustificazione seguirà o colla prova del passaggio in giudicato della sentenza medesima, ovvero colla decisione passata in giudicato, ed e-messa dall’istanza superiore, che l’ha confermata. In qualunque modo avvenga la giustificazione, questa dev’essere iscritta nel giornale. Quanto alla giustificazione che si opera sulla base di una decisione non occorre discorrere, perchè la disposizione relativa trova ogni appoggio nel concetto legale della prenotazione. Quanto all’ altro modo di giustificazione, a quello cioè della dichiarazione della parte contro la quale si ottenne la prenotazione, se la parte stessa fin dalle prime poteva accordare un’ iscrizione incondizionata, e perche non potrebbe acconsentire alla giustificazione della relativa prenotazione, che viene ad essere la stessa cosa? E vero che terze persone si possono essere iscritte dopo la prenotazione, e che queste possono venir pregiudicate dall’ accennata dichiarazione di assenso. Le medesime per altro, senza essere citate nella relativa causa di giustificazione, devono tollerare egualmente non pure gli effetti d’ una sentenza, ma quelli anche di una convenzione, la quale alla fin fine si risolve in una dichiarazione di assenso; e devono quindi adattarsi anelli! alle conseguenze di quest’ultima. Il §. 95 del regolamento dell’ Ungheria' contiene una simile disposizione. §. 95. Per la giustificazione della prenotazione in via contenziosa dovrà prodursi formale petizione, e se questa fosse già stata prodotta prima dell’istanza