168 conda del repertorio, e quindi delle iscrizioni fatte sul giornale relativamente allo stesso immobile. Se circa l’immobile stesso vi fossero delle istanze già prodotte e non peranco esaurite, se ne dovrà far cenno nell’ estratto, secondo l’ordine dei numeri del protocollo degli esibiti, e del giorno della loro presentazione, con una breve indicazione del tenore, e coll’ avvertenza, che non sono ancora e-saurite. Se però non viene fatta espressa ricerca diversa, nell’estratto non sono da comprendersi i proprietarii cessati, nè i pesi già intieramente e-stinti, bastando per questi d’indicare il numero progressivo del giornale che li riguarda coll’ aggiunta della parola estinto. Anche le semplici annotazioni già cancellate sono da omettersi. (Formolario G.) L’ estratto verrà munito del suggello d’ufficio, e della firma dell’ incaricato della tenuta dei libri fondiarii, il quale starà garante della sua esattezza. A ciascun estratto dovrà aggiungersi, sopra richiesta, la continuazione di esso nella forma suindicata, e la dichiarazione non aver avuto luogo alcuna iscrizione ulteriore, nè la produzione d’altre istanze relative. Non è permesso a’ privati di fare estratti o copie da se. §. 185. La domanda per l’ispezione dei libri e degli atti relativi deve essere fatta a voce al relativo incaricato, libero di rivogliersi nello stesso modo al capo del Giudizio, se l'ispezione venisse senza motivo rifiutata, e d’insistere poi con un’ istanza anche scritta, qualora il capo del Giudizio non a-vesse convenientemente provveduto. La domanda per estratti o per copie può essere fatta o in i-scritto o a voce allo stesso incaricato della tenuta