144 ili tempo ricorso, dovrà d’uffizio ordinarsi la cancellazione della fatta annotazione. Nella stessa guisa che fu prescritta 1’ annotazione del decreto col quale si rifiuta l’iscrizione, doveasi ordinare d’ufficio anche la cancellazione della seguita annotazione, tosto che il decreto rejettivo fosse passato in cosa giudicata, e ciò perchè la ragion della legge, tanto nell’uno, quanto nell’altro caso si è eguale, e perchè tanto 1’ una, quanto l’altra parte ha diritto ad un egual trattamento. §. 136. La parte che da un’iscrizione nel giornale si crede lesa nei suoi diritti, e vuole impugnarla per causa d’invalidità, od altrimenti ottenerne la cancellazione in base alla prescrizione, o ad altro titolo di estinzione, se a questo effetto ha già prodotto al competente Giudizio la sua petizione, è in facoltà di chiedere che la lite pendente venga annotata nel giornale. A tale uopo essa dee presentare allo stesso Giudizio apposita istanza, corredata della prova della petizione già presentata, e alla quale sarà fatto luogo direttamente dal foro reale se prodotta a questo, e dallo stesso foro mediante requisitoria del foro di cognizione, se prodotta a quest’ ultimo. Per effetto di questa annotazione la sentenza, se viene emanata a favore dell’ attore, opera anche in confronto di coloro che avesseso ottenuto dell’ iscrizioni soltanto dopo 1’ annotazione. Essa però non pregiudica a chi sulla base dei pubblici libri avesse in buona fede acquistato dei diritti mediante iscrizioni prima dell’ annotazione. §• 137. L’ attore può in esecuzione di questa sentenza passata che sia in giudicato, domandare la can-