136 bile sia per titolo di proprietà o condominio, sia per qualsivoglia altro titolo in proprio e non già a nome altrui, nel senso della circolare della cessata i. r. Direzione delle imposte dirette 3 luglio 1850, N. 258, sulle intestazioni censuarie, dovrà il Giudizio reale dare tosto analoga partecipazione per l’effetto appunto di tali intestazioni agli ii. rr. Uffizii preposti ai libri del censo, i quali sulla base delle medesime, e senza bisogno di altre istanze delle parti, si presteranno alla necessaria voltura nei relativi registri. A tale partecipazione sono soggetti anche i cangiamenti avvenuti in forza di divisioni di singoli enti immobiliari o particelle topografiche, ma la registrazione di questi nei libri del censo non si effettua, che a seconda dei risultati di quelle operazioni catastali, che sono dalle relative leggi prescritti. La stretta armonia che deve esistere tra i libri del censo ed i libri fondiarii relativamente all’ oggetto da quelli contemplati e da questi, sendochè e gli uni e gli altri comprendono tutti gl’ immobili dello Stato, doveva consigliare la disposizione della prima parte di questo §., che parve opportuna anche per sottrarre le parti alle spese ed ai perditempi delle necessarie volture nei libri del censo. Colla seconda parte poi si à dovuto fare una eccezione, quanto al-l’intestazione nei libri del censo dei fondi divisi, dappoiché in questi libri, per le leggi che li regolano, tali divisioni non possono essere iscritte, se non sulla base di operazioni catastali sopra luogo eseguite dai rispettivi impiegati ; e siccome tali operazioni ufficiose hanno per iscopo di rilevare e conservare nei libri del censo la verità, così dell’ estensione, come dell’ubicità e del valore delle singole porzioni toccate ai diversi condividenti, così le divisioni iscritte all'Uffìcio del censo dovrebbero anzi, giusta il §. 80 della presente legge servire di base alle divisioni da iscriversi nel libri fondiarii, ma non si volle farne un’ espressa prescrizione, perchè l’iscrizione nei