52 dei pesi, un Repertorio numerico di tutte le particelle della Mappa Catastale del Dominio, ed una Raccolta dei Documenti, da istituirsi e tenersi presso i quattro Tribunali, e presso ogni Giudizio distrettuale del Dominio. §. 3. I Libri del Censo serviranno a dimostrare chi fosse in un’ epoca (§. 11) determinata dalla legge il proprietario di ogni immobile, cioè di o-gni singola particella Catastale, l’ubicità, l’estensione, e la rendita netta della medesima ; il Giornale a constatare i mutamenti di proprietà avvenuti dopo l’epoca stessa, con riguardo alla disposizione portata did successivo §. 32, e tutti i pesi onde trovasi aggravato ogni immobile ; ed il Repertorio, messo in corrispondenza col Giornale, e piantato sulla base dei libri del Censo, a rendere evidente nel miglior modo possibile l’intiera condizione giuridica d’ ogni immobile, spirata l’epoca a tale uopo accordata ai libri del Censo. La raccolta dei documenti dimostrerà quale sia stato il fondamento delle iscrizioni fatte nei nuovi libri. Riconosciuta da una parte la grandissima utilità dei libri Tavolari a sistema Austriaco, e le difficoltà troppo gravi onde attivarli nella nostra Provincia, si pensò di sostituire ai medesimi degli altri libri che, con difficoltà di gran lunga minori, fossero per offrire i medesimi risultati, la certezza cioè della proprietà di tutti gl’ immobili, e di qualunque peso onde questi si trovano aggravati. Ciò stante era necessario di dimostrare tantosto quali fossero le basi della progettata sostituzione, onde nel corso della legge poter più facilmente addentrarsi nelle sue varie disposizioni ; e fu per ciò che in questi due §§. si accennò come la nuova istituzione avrebbe avuto per base uno stato di tatto desunto dalle intestazioni di proprietà e possesso che in un’ epoca determinata si fos-