134 §. 122. Le intimazioni alle persone indicate nel §. precedente sono da farsi in proprie mani. Chi è abilitato a presentare per altri un’ i-stanza d’iscrizione ha pure la facoltà di ricevere il deci-eto emesso sulla medesima. La restituzione degli originali si farà occorrendo alla parte che li ha prodotti, quand’anche l’iscrizione sia stata chiesta a favore di un terzo, semprechè per altro nell’ istanza non siasi fatta una domanda diversa. Del resto si applicheranno le norme di procedura sull’ intimazione del primo decreto, emesso sopra una petizione. L’intimazione d-d decreto a quelli che ne sono mediatamente o immediatamente interessati era troppo necessaria, e quanto alla forma della medesima, non si poteva che mantenere in vigore quella vigente. L’ obbligo dell’ intimazione a proprie mani fu consigliato dalla grande importanza delPatto, nè si trascurò di farvi la conveniente eccezione a favore di que’ procuratori, che se erano abilitati a produrre l’istanza relativa, lo dovevano essere anche per ricevere il decreto della sua evasione. §. 123. Ogni Autorità giudiziaria è responsabile della pronta e regolare intimazione dei decreti, che si riferiscono ad iscrizioni ne’ suoi libri fondiarii ; tuttavia dall’ essersi irregolarmente fatta, o del tutto omessa, una intimazione, non deriva alcun fondamento per contestare la validità dell’ iscrizioni nel pubblico libro. Così del pari chi da una iscrizione deduce qualche diritto a proprio vantaggio, o l’esenzione da un’ obbligo, non è in dovere di fornire la prova della seguita intimazione del relativo decreto. i