167 §• 182. I giornali ed i repertorii, e così pure il generale volume di supplemento ai repertorii devono essere legati con cartoni forti, ed aver lo schenale guarnito in pelle. Saranno poi custoditi assieme alla raccolta de’ documenti in luogo sicuro, garantito dal fuoco, e non accessibile a chi si sia in assenza del relativo impiegato. Tutti questi §§. non tendono che alla maggiore garanzia e verità dei pubblici libri, e non hanno quindi duopo di giustificazioni. Furono tratti la maggior parte dalla patente tavolare 22 aprile 1794. _ §. 183. È libero a qualunque di ispezionare durante le stabilite ore d’ufficio tanto il giornale, quanto il repertorio e la raccolta dei documenti. Questa ispezione può peraltro aver luogo solamente alla presenza dell’ impiegato incaricato della tenuta dei libri, il quale è in pari tempo obbligato di dare alle parti gli schiarimenti di cui abbisognassero, e di porre attenzione onde gli atti e libri relativi non sieno in alcuna guisa alterati o guastati. Se i libri fondiarii hanno per scopo essenziale la pub-licità, e se il §. 443 codice civile assoggetta alle conseguenze della sua negligenza chi non li esamina, dovea bene prescriversi, che qualunque avesse diritto d’ispezionarli. §• 184. Ognuno ha il diritto di domandare il rilascio di estratti dai libri fondiarii, e di copia degli atti contenuti nella raccolta dei documenti. L’estratto deve presentare giusta il formulario F. lo stato completo dell’ immobile a tutto il giorno in cui viene rilasciato, e contenere la copia letterale e perfetta primieramente della rubrica prima e se- #