07 parte debitrice. In tal modo però al creditore viene imposta suo malgrado 1’ altrui volontà, si apre un facile varco alla collusione, e perciò fu preferita la disposizione di questo §. §. 62. Le iscrizioni fatte nel giornale non sono operative che relativamente a que’ soli diritti dei quali fu eseguita l’iscrizione. Nel giornale adunque deve essere fatta la più perfetta indicazione del diritto che viene iscritto, e di tutto quello che può riuscire, sia ad estenderlo, sia a limitarlo. Se fosse altrimenti, il grande effetto della pubblicità non sarebbe conseguito, fallirebbe lo scopo dei pubblici libri. §. 63. Nel caso di conflitto fra il tenore dell’iscrizione e quello degli atti della raccolta de documenti, dovrà prevalere quello del decreto giudiziale, in base al quale l’iscrizione è seguita, salvo il disposto del §. 1467 codice civile. Quantunque l’iscrizione abbia in suo favore una presunzione di legge, la sna forza provante non deve poi essere tale da non poter essere tolta da una prova più forte, e questa non può non rinvenirsi nel decreto del giudice, fondamento dell’iscrizione, e conseguenza del documento eretto fra le parti. 4 |»o IX. Specie delle iscrizioni ed Autorità competenti ad ordinarle. §. 64. Le iscrizioni nei libri fondiarii sono o iscrizioni propriamente dette, che non abbisognano di ulteriore giustificazione, e quindi incondizionate, o prenotazioni, o semplici annotazioni. Iscrizione è voce generica, e si riferisce ad una qualunque registrazione nei pubblici libri operata. Conveniva