126 5. Se l’iscrizione volesse farsi sopra un credito ipotecario, dovrà inoltre indicarsi con precisione questo credito, colla data, e col numero progressivo della sua registrazione nel giornale. 6. Ove si trattasse dell’iscrizione di un’azione creditoria, dovrà indicarsi l’importo da assicurarsi, come sta espresso nel relativo documento, e così pure l’importo degl’ interessi ed accessorii, in quanto il documento esprima l’obbligo del debitore alla prestazione dei medesimi; locchè vale anche per il caso di rendite annuali, o di altre periodiche prestazioni debitamente valutate. 7. Non è necessario che sieno fornite della firma di un avvocato. I requisiti qui enunziati sono troppo necessarii per rendere chiara e determinata la domanda relativa, e la chiarezza e la precisione della domanda sono di troppa importanza perchè questo §. abbia bisogno di giustificazione. La parte relativa all’ iscrizione di azioni creditorie si trova anche al §. 4, lett. c. della notificazione sulle prenotazioni 28 Aprile 1824; e se si aggiunse che trattandosi di interessi e di accessorii del capitale o di altre rendite o prestazioni periodiche da iscriversi, debba apparire espressamente nel documento l’obbligo alla loro eorrisponsione, ed essere quest’ ultimo debitamente valutato, ciò fu per impedire la prenotazione anche degli interessi di mora, che non sono suscettibili di tale garanzia, come si scorge dalla Sovrana risoluzione 14 Ottobre 1845, e perchè il pubblico libro manifesti colla possibile precisione nei relativi loro importi i varii pesi, onde sono colpiti gli immobili. A maggior comodità delle parti si lasciò libero di fare l’istanza sia a protocollo verbale sia in iscritto. Non si richiese in quest’ ultimo caso la firma dell’ avvocato, perchè in ogni distretto non ve ne sono. §• IH. Fuori dei casi determinati dalla presente legge le istanze d’ iscrizione devono essere corredate a